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A inizio ottobre (fino al 2025) parte la fase transitoria per l’applicazione del regolamento per il prezzo equo sulla CO2 emessa

Dovrebbe rappresentare, secondo gli esperti, la risposta alla distanza sui dazi nei rapporti commerciali tra Cina e Ue. Si chiama CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55” che mira a raggiungere gli obiettivi fissati dallo “European Green Deal”: l’obiettivo è ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030. Si parte l’1 ottobre (fino al 31 dicembre 2025) con la fase transitoria per l’applicazione del regolamento unionale che punta a fissare un prezzo equo per la CO2 emessa durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell’Unione europea. 

Le disposizioni sul CBAM sono state adottate dalla Commissione Ue il 17 agosto. La novità va nella direzione di una compliance doganale evoluta per eseguire un’accurata analisi di classificazione sui materiali in movimento e la redazione di nuovi accordi con i fornitori esteri che condurrà le imprese italiana verso la consapevolezza nelle transazioni internazionali. 

Il regolamento di esecuzione descrive gli obblighi di segnalazione per gli importatori dell’UE di merci CBAM, nonché la metodologia per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione delle merci incise dal provvedimento.

Il periodo transitorio darà tempo alle imprese per prepararsi, tra metodologia di monitoraggio e rendicontazione, da attivare entro tre anni. 

Assieme al regolamento CBAM, la Commissione Ue ha pubblicato le linee guida destinate parimenti agli importatori dell’Ue ed ai produttori residenti in paesi terzi, al fine di dare conto dell’attuazione operativa delle nuove norme. Per gli importatori, sarà necessario acquisire con rapidità una piena consapevolezza sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti  importati: dovranno verificare quale sia l’effettivo codice doganale delle merci al fine di definire per tempo quale sarà il relativo adempimento allo scadere del periodo transitorio, per monitoraggio, rendicontazione e pagamento. 

Per i fornitori residenti in paesi terzi, soprattutto per quelli operanti in contesti con minore apertura sui temi ambientali, sarà necessario determinare la tipologia delle emissioni per offrire informazioni accurate agli importatori unionali, affinché sia possibile qualificare le merci in importazione, ottemperando agli obblighi di dichiarazione innanzi alle dogane.

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