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Il regolamento europeo sulla disclosure di sostenibilità nei servizi finanziari impone nuovi obblighi informativi a gestori, consulenti e operatori del mercato

La SFDR è uno dei pilastri della finanza sostenibile europea, ma resta anche uno dei testi più fraintesi. Spesso viene descritta come un sistema di etichettatura dei prodotti ESG, quando in realtà nasce come regolamento sulla trasparenza: il suo obiettivo principale è imporre a determinati operatori finanziari obblighi di informativa sui rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento. La base giuridica è il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Regolamento SFDR: cos’è davvero

Alla domanda sul regolamento SFDR cos’è, la risposta più corretta è questa: si tratta del quadro europeo che disciplina le disclosure di sostenibilità per una serie di soggetti del settore finanziario. Il regolamento richiede di spiegare agli investitori come vengono considerati i sustainability risks, cioè i rischi ESG che possono incidere sul valore dell’investimento, e come vengono considerati anche i principal adverse impacts, vale a dire i principali effetti negativi delle decisioni di investimento su ambiente e società.

Questo doppio asse è centrale. Da una parte c’è la logica “outside-in”, cioè l’impatto dei fattori di sostenibilità sulla performance finanziaria. Dall’altra c’è la logica “inside-out”, cioè l’impatto che i prodotti e le decisioni di investimento possono generare sul contesto ambientale e sociale. È proprio questa struttura a distinguere la SFDR da altri strumenti normativi europei: non si limita a chiedere se un prodotto sia “green”, ma impone di rendere leggibile il rapporto tra finanza e sostenibilità in termini di rischio, processo decisionale e trasparenza.

Il regolamento SFDR e il suo ruolo nella finanza sostenibile UE

Il regolamento SFDR si inserisce nell’architettura della sustainable finance europea insieme alla Tassonomia UE e agli altri interventi che puntano a ridurre il greenwashing e migliorare la comparabilità tra prodotti. Il testo è stato adottato nel 2019 ed è entrato in applicazione nel marzo 2021; successivamente è stato completato da norme tecniche di dettaglio e integrato dal collegamento con il Regolamento Tassonomia.

Dal punto di vista operativo, la SFDR agisce su più livelli di disclosure. Non riguarda solo il singolo prodotto finanziario, ma anche l’organizzazione nel suo complesso. Gli operatori devono quindi pubblicare informazioni sul sito, nei documenti precontrattuali e nei report periodici, chiarendo in che modo integrano i rischi di sostenibilità, se prendono in considerazione i principali impatti negativi e con quali metodologie classificano o descrivono i prodotti offerti.

Negli anni, però, la SFDR è stata utilizzata dal mercato come una sorta di classificazione commerciale, soprattutto attraverso il ricorso alle categorie note come articolo 6, articolo 8 e articolo 9. Questa lettura, pur diffusissima, non coincide perfettamente con la logica originaria del regolamento, che nasce come regime di disclosure e non come sistema formale di label. Proprio questa ambiguità ha alimentato una parte del dibattito europeo più recente. La Commissione europea, nel 2025, ha infatti presentato una proposta di revisione osservando che l’attuale framework ha prodotto informative troppo complesse ed è stato usato di fatto come sistema di etichettatura, con rischi di confusione per gli investitori retail e di mis-selling.

A chi si applica il regolamento SFDR: i destinatari

Il punto dei destinatari SFDR è essenziale. Il regolamento si rivolge ai financial market participants e ai financial advisers, non alle imprese di qualsiasi settore. In concreto, il perimetro comprende tra gli altri gestori di fondi, imprese di investimento che forniscono gestione di portafoglio, assicurazioni che offrono prodotti di investimento assicurativi, enti pensionistici, gestori di venture capital e altri operatori espressamente elencati nel regolamento. Coinvolge anche i consulenti finanziari e assicurativi quando prestano consulenza in materia di investimenti o prodotti di investimento assicurativi.

Questo significa che il regolamento SFDR non impone direttamente obblighi a tutte le aziende “sostenibili”, ma ai soggetti che progettano, distribuiscono, gestiscono o consigliano prodotti finanziari. Tuttavia, i suoi effetti si estendono lungo la catena informativa, perché per compilare disclosure solide gli operatori finanziari hanno bisogno di dati ESG affidabili dalle imprese partecipate o finanziate. In questo senso, la SFDR ha contribuito a rafforzare la pressione informativa anche sul lato corporate, pur non essendo una norma rivolta primariamente alle aziende industriali o commerciali.

Cosa devono comunicare i soggetti obbligati

Per capire davvero il senso della norma, bisogna guardare agli obblighi. I soggetti interessati devono rendere pubbliche informazioni su come integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento o nella consulenza, sulla politica di remunerazione in relazione a tali rischi e, quando rilevante, sulla considerazione dei principal adverse impacts. A livello di prodotto devono inoltre spiegare se e come il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali oppure persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

Qui si colloca la distinzione pratica che il mercato ha trasformato in categorie operative: i prodotti ex articolo 6, che non integrano specifiche caratteristiche ESG; quelli ex articolo 8, che promuovono caratteristiche ambientali o sociali; e quelli ex articolo 9, che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile. Anche se queste categorie sono diventate di uso comune, è utile ricordare che la Commissione stessa ha riconosciuto il rischio di una lettura troppo semplificata o assimilabile a un ranking di sostenibilità.

Perché la SFDR è importante anche per il tema greenwashing

La funzione del regolamento SFDR non è solo burocratica. Il regolamento punta a rendere più confrontabili le offerte finanziarie e a ridurre l’uso disinvolto di claim ESG poco fondati. Su questo piano, la normativa dialoga anche con altri sviluppi europei, come le linee guida ESMA sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o sustainability-related. Queste linee guida servono proprio a evitare che denominazioni commerciali troppo aggressive anticipino una sostanza che poi non trova riscontro nel portafoglio o nella strategia del prodotto.

Per SostenibileOggi il punto più interessante è proprio questo: la SFDR mostra come la finanza sostenibile stia passando da una fase di storytelling a una fase di maggiore disciplina informativa. Non basta più chiamare un fondo “sustainable” o “ESG”; bisogna dimostrare processi, criteri, metriche e coerenza documentale.

Una norma tecnica, ma sempre più strategica

La SFDR resta quindi una norma tecnica di disclosure, ma con implicazioni strategiche molto ampie. Definisce chi deve informare, su cosa deve informare e con quale livello di dettaglio. Soprattutto, sposta il focus dalla semplice narrativa ESG alla verificabilità delle informazioni. È anche per questo che, pur essendo nata come regolamento sull’informativa, è diventata uno snodo centrale nel dibattito europeo su trasparenza, greenwashing e credibilità dei prodotti finanziari sostenibili.

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