Tempo di lettura: 6 minuti

Loading

L’EUDR è il regolamento europeo che vieta l’immissione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di determinati prodotti collegati alla deforestazione o al degrado forestale. Le aziende coinvolte dovranno conoscere l’origine delle materie prime, raccogliere dati geografici, verificare la legalità della produzione e dimostrare che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile.

L’acronimo EUDR indica l’EU Deforestation Regulation, il Regolamento europeo 2023/1115 sui prodotti associati alla deforestazione. La norma non interessa soltanto chi importa direttamente materie prime da Paesi extraeuropei: può coinvolgere produttori, trasformatori, esportatori, distributori e commercianti che operano lungo le filiere interessate.

Dopo due rinvii e una revisione degli adempimenti, il regolamento entrerà in applicazione il 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e il 30 giugno 2027 per la maggior parte delle micro e piccole imprese. Le micro e piccole imprese già soggette al precedente regolamento europeo sul legno dovranno invece adeguarsi dal 30 dicembre 2026.

EUDR: cos’è e qual è il suo obiettivo

L’obiettivo dell’EUDR è ridurre il contributo dei consumi europei alla deforestazione globale, al degrado delle foreste, alla perdita di biodiversità e alle emissioni di gas serra.

Il regolamento stabilisce le condizioni che determinati prodotti devono rispettare per poter essere immessi, messi a disposizione o esportati dal mercato europeo. La provenienza da un’impresa certificata o da un Paese considerato affidabile non è sufficiente, da sola, a dimostrare la conformità.

Un prodotto deve essere:

  • a deforestazione zero;
  • prodotto nel rispetto della legislazione del Paese di origine;
  • accompagnato da una dichiarazione di dovuta diligenza o, nei casi previsti, da una dichiarazione semplificata.

Il requisito “a deforestazione zero” si riferisce alla provenienza da terreni che non siano stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti in legno è rilevante anche il degrado forestale avvenuto dopo la stessa data. La Commissione europea stima che la normativa possa ridurre sia le emissioni collegate ai consumi europei sia la pressione esercitata dall’espansione agricola sulle foreste.

Quali prodotti rientrano nel regolamento

Il regolamento EUDR riguarda sette materie prime considerate particolarmente rilevanti per la deforestazione: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Non sono coinvolte soltanto le materie prime allo stato grezzo. L’allegato al regolamento comprende numerosi prodotti derivati, individuati attraverso i relativi codici doganali.

Tra gli esempi più comuni figurano carne bovina, cuoio, cioccolato, pneumatici, mobili, carta e alcuni prodotti in legno. La presenza di una materia prima interessata non rende però automaticamente qualsiasi prodotto soggetto al regolamento: occorre verificare se il codice doganale specifico sia incluso nell’Allegato I.

Questa verifica è uno dei primi passaggi che le aziende dovrebbero svolgere. Basarsi esclusivamente sulla descrizione commerciale del prodotto può portare sia a escludere merci effettivamente comprese sia a estendere gli obblighi a prodotti che non rientrano nel perimetro.

Cosa prevede l’EUDR per gli operatori

Il soggetto maggiormente coinvolto è l’operatore che immette per primo il prodotto rilevante sul mercato europeo o lo esporta dall’Unione.

Prima dell’immissione sul mercato, l’operatore deve effettuare la due diligence EUDR, concludendo che il prodotto presenti un rischio nullo o trascurabile di non rispettare i requisiti. Deve quindi trasmettere la dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema informativo europeo.

La procedura si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio ed eventuale mitigazione.

Le informazioni comprendono l’identificazione del prodotto, la quantità, il Paese di produzione, i fornitori, i clienti e i dati relativi ai terreni nei quali sono state prodotte le materie prime. L’azienda deve inoltre raccogliere elementi che dimostrino il rispetto della normativa applicabile nel Paese di origine. Quando la valutazione evidenzia un rischio non trascurabile, l’operatore deve adottare misure aggiuntive. Può chiedere documentazione, realizzare verifiche, ricorrere ad audit indipendenti o ottenere informazioni più precise dai fornitori.

Se il rischio non può essere ridotto a un livello nullo o trascurabile, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato.

Due diligence e geolocalizzazione dei terreni

Uno degli elementi più impegnativi della due diligence EUDR è la geolocalizzazione. L’operatore deve poter collegare le materie prime alle aree nelle quali sono state prodotte. Per gli appezzamenti agricoli può essere necessario raccogliere coordinate puntuali o poligoni geografici, a seconda dell’estensione del terreno.

La geolocalizzazione consente di confrontare l’area di produzione con mappe, immagini satellitari e dati relativi alla copertura forestale. Dichiarare soltanto il Paese, la regione o il nome del produttore non è quindi sufficiente. La difficoltà aumenta nelle filiere frammentate, nelle quali una partita contiene materie prime provenienti da molti piccoli produttori. Tutti gli appezzamenti coinvolti devono essere identificabili: la mancanza dei dati relativi anche a una parte della fornitura può rendere impossibile dimostrare la conformità.

Tracciabilità non significa necessariamente seguire fisicamente ogni singolo chicco o componente, ma mantenere un collegamento documentato tra il prodotto, le quantità, i fornitori, le aree di produzione e le dichiarazioni EUDR.

Cosa cambia per le aziende della filiera

La revisione approvata nel dicembre 2025 ha concentrato la responsabilità principale sull’operatore che immette per primo il prodotto rilevante sul mercato o che lo esporta. Gli operatori a valle e i commercianti non devono più presentare automaticamente una nuova dichiarazione di due diligence per ogni passaggio della filiera. Devono però mantenere la tracciabilità, conservare le informazioni richieste e trasferire correttamente i riferimenti ricevuti dai soggetti a monte.

Per le imprese non appartenenti alla categoria delle PMI sono previsti anche obblighi di registrazione nel sistema informativo. La semplificazione riduce la duplicazione delle dichiarazioni, ma non elimina il rischio per le imprese a valle: in presenza di informazioni o dubbi concreti sulla non conformità, l’azienda non può ignorare il problema.

La conformità all’EUDR richiederà quindi una collaborazione più strutturata tra acquisti, ufficio legale, sostenibilità, logistica, dogane e sistemi informativi. I contratti con i fornitori dovranno specificare quali dati devono essere comunicati, entro quali tempi e con quali responsabilità. I sistemi gestionali dovranno invece associare i prodotti ai riferimenti delle dichiarazioni, evitando che le informazioni rimangano disperse tra fogli di calcolo, e-mail e documenti non collegati tra loro.

EUDR e piccole imprese

Le micro e piccole imprese non sono escluse in modo generale dall’EUDR, anche se per alcune categorie sono previsti tempi più lunghi o adempimenti semplificati. Una novità riguarda i micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Si tratta, in sostanza, di agricoltori e gestori forestali che commercializzano prodotti coltivati, raccolti, ottenuti o allevati direttamente da loro.

In presenza delle condizioni stabilite dal regolamento, questi soggetti possono trasmettere una dichiarazione semplificata una tantum invece di presentare una dichiarazione completa per ogni fornitura. Il sistema assegna un identificativo che deve essere comunicato agli operatori successivi.

Le imprese a valle non dovrebbero comunque interpretare la semplificazione come una possibilità di rinunciare alla raccolta dei dati. Anche quando il fornitore utilizza un regime agevolato, l’identificativo e le informazioni necessarie devono restare collegati ai prodotti acquistati.

Classificazione dei Paesi e controlli EUDR

Il sistema EUDR prevede una classificazione dei Paesi o di alcune loro parti in tre livelli: rischio basso, standard o alto.

Il livello attribuito influenza sia la procedura di due diligence sia l’intensità minima dei controlli condotti dalle autorità. L’approvvigionamento da un Paese a basso rischio può consentire una procedura semplificata, ma non rende il prodotto automaticamente conforme. L’operatore deve comunque raccogliere le informazioni fondamentali e intervenire qualora emergano segnalazioni, incongruenze o elementi che facciano dubitare dell’origine della merce.

La classificazione non sostituisce quindi il controllo sulla singola catena di fornitura. Il rischio Paese è un indicatore generale; la conformità deve essere dimostrata per i prodotti effettivamente commercializzati.

Cosa rischiano le aziende non conformi all’EUDR

Le autorità nazionali potranno verificare documenti, sistemi di due diligence, coordinate geografiche, forniture e dichiarazioni trasmesse.

In caso di non conformità, le conseguenze possono comprendere il blocco della merce, il divieto di commercializzazione, il ritiro dei prodotti e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Il danno può essere anche operativo. Una partita priva di informazioni adeguate può restare ferma in dogana, interrompere la produzione o compromettere una consegna. Per le aziende che utilizzano cacao, caffè, gomma, legno o altre materie prime interessate, l’EUDR diventa quindi un tema di continuità della fornitura, non soltanto di compliance ambientale.

A questi rischi si aggiunge quello reputazionale. Dichiarare che un prodotto è “deforestation-free” senza poter ricostruire l’origine delle materie prime espone l’azienda a contestazioni e accuse di greenwashing.

Come preparare l’azienda all’EUDR

La preparazione dovrebbe iniziare dalla mappatura del perimetro. L’impresa deve individuare prodotti e codici doganali coinvolti, stabilendo per ciascuno il proprio ruolo: primo operatore, esportatore, operatore a valle o commerciante.

Il passaggio successivo consiste nel valutare la qualità dei dati disponibili. Occorre verificare se i fornitori siano in grado di trasmettere geolocalizzazione, Paese di produzione, quantità, documentazione sulla legalità e riferimenti delle dichiarazioni. È poi necessario integrare questi dati nei processi aziendali. Una dichiarazione formalmente corretta perde valore se non può essere associata alle merci presenti in magazzino, alle fatture o alle operazioni doganali. Infine, l’azienda dovrebbe definire procedure per le anomalie. Coordinate incomplete, quantità incoerenti, fornitori che cambiano improvvisamente area di produzione o documenti non verificabili non possono essere trattati come semplici errori amministrativi.

Il rinvio dell’applicazione offre più tempo, ma non riduce la quantità di lavoro necessaria. Le filiere più complesse dovranno coinvolgere centinaia o migliaia di produttori: iniziare la raccolta dei dati soltanto a ridosso della scadenza potrebbe rendere impossibile correggere le lacune.

Domande frequenti sull’EUDR

Che cos’è l’EUDR?

L’EUDR è il regolamento europeo che disciplina l’immissione e l’esportazione di prodotti collegati a bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, con l’obiettivo di impedire che contribuiscano alla deforestazione.

Quando entra in vigore l’EUDR?

Il regolamento è già in vigore, ma gli obblighi principali saranno applicabili dal 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 per la maggior parte delle micro e piccole imprese.

Quali aziende sono interessate dall’EUDR?

Sono interessate le aziende che immettono, esportano, trasformano o commercializzano i prodotti indicati nell’Allegato I, con obblighi diversi in base al ruolo e alle dimensioni dell’impresa.

Che cosa significa prodotto a deforestazione zero?

Significa che la materia prima non proviene da terreni soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti in legno è considerato anche il degrado forestale.

Che cos’è la dichiarazione di due diligence EUDR?

È la dichiarazione trasmessa al sistema informativo europeo con la quale l’operatore conferma di aver svolto la dovuta diligenza e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile di non conformità.

La certificazione del fornitore è sufficiente?

No. Certificazioni e audit possono contribuire alla valutazione, ma non sostituiscono la responsabilità dell’operatore, che deve verificare le informazioni richieste dall’EUDR.

Articoli correlati