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Da fine settembre verranno applicate le nuove regole anti-greenwashing, ma la vera direttiva Green Claims con verifica di terze parti resta sospesa a Bruxelles. Il punto sulle altre scadenze ESG del calendario europeo

C’è una direttiva che si applica dal 27 settembre e una che non esiste ancora. La confusione tra le due è probabilmente il primo problema di comunicazione ambientale che la nuova stagione normativa 2026 dovrà risolvere.

Da settembre, le aziende italiane che comunicano caratteristiche ambientali dei propri prodotti dovranno fare i conti con il D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo e in vigore dal 24 marzo, che recepisce la direttiva europea 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition). Ma quella non è tecnicamente la Direttiva Green Claims di cui si è discusso a lungo a Bruxelles. Si tratta di un provvedimento diverso, meno ambizioso, che interviene sul Codice del Consumo modificando le regole sulle pratiche commerciali scorrette.

Cosa entra davvero in vigore il 27 settembre

Il decreto italiano codifica il greenwashing come pratica commerciale scorretta e introduce definizioni puntuali dei green claims: qualunque dichiarazione, verbale, scritta o visiva, che affermi o suggerisca un impatto ambientale positivo, neutro, o inferiore rispetto ad alternative sul mercato. Vieta espressioni generiche prive di supporto documentale come eco o a impatto zero, e proibisce l’esposizione di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione riconosciuti da autorità pubbliche. Rafforza inoltre i poteri di controllo dell’AGCM. È un impianto normativo reale e sanzionabile, ma ancora lontano da un sistema di verifica scientifica dei claim ambientali.

L’alta direttiva Green Claims

La direttiva che avrebbe imposto la verifica di terze parti indipendenti per ogni dichiarazione ambientale volontaria è la proposta che la Commissione europea ha annunciato di voler ritirare il 20 giugno 2025, a un passo dalla conclusione dei triloghi, dopo le pressioni del Partito Popolare Europeo e il ritiro del sostegno italiano, motivati dal timore di un onere sproporzionato sulle micro-imprese. La Commissione non ha però formalizzato il ritiro. La proposta resta in limbo, senza un percorso di ripresa definito. L’impianto più stringente, quello con obbligo di certificazione scientifica indipendente, non è legge, e potrebbe non esserlo mai.

Il resto del calendario tra rinvii e restringimenti

Il 2026 si conferma comunque un anno di svolta per la regolazione ESG europea, anche se in direzione opposta a quella immaginata due anni fa. Il pacchetto di semplificazione Omnibus, approvato in via definitiva il 16 dicembre 2025, ha ridotto drasticamente il perimetro della CSRD escludendo secondo alcune stime fino al 90% delle imprese precedentemente obbligate, con l’obbligo di rendicontazione che slitta al 2028 sull’esercizio 2027 per le grandi imprese.

Analogo destino per la CSDDD, la direttiva sulla due diligence di sostenibilità lungo la catena del valore, il cui perimetro applicativo si è ristretto alle sole imprese di dimensioni molto grandi, con applicazione posticipata al 2028-2029 a seconda della soglia dimensionale.

Sul fronte dei prodotti, il regolamento anti-deforestazione (EUDR) entrerà in applicazione il 30 dicembre 2026 per i grandi operatori e il 30 giugno 2027 per quelli più piccoli, dopo un anno di rinvii. Il regolamento sugli imballaggi (PPWR), in vigore dall’11 febbraio 2025, continua la sua applicazione progressiva con obblighi crescenti su etichettatura e riciclabilità. E dal 19 luglio è già operativo il divieto ESPR sulla distruzione di capi di abbigliamento e calzature invenduti, di cui questa testata ne ha già parlato qui.

Una stagione di semplificazione

Il filo che lega queste scadenze non è, come si sarebbe potuto pensare due anni fa, un inasprimento progressivo degli obblighi di sostenibilità. Segue piuttosto un doppio movimento. Da un lato le regole sulla comunicazione ambientale ai consumatori si irrigidiscono, dall’altro gli obblighi di rendicontazione e due diligence delle imprese si restringono. Un’asimmetria che meriterà di essere osservata quando, tra qualche trimestre, si potrà misurare se le imprese escluse dalla CSRD comunicheranno comunque le proprie performance ambientali e con quale grado di verificabilità, in assenza dello strumento che avrebbe dovuto garantirla.

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