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Le normative europee sulla sostenibilità non riguardano più soltanto il reporting ESG. Intervengono sulla progettazione dei prodotti, sulle catene di fornitura, sulle importazioni, sugli imballaggi e sulla comunicazione ambientale. Per le aziende, la difficoltà principale consiste nel capire quali obblighi siano effettivamente applicabili e quali dati sia necessario raccogliere.

Negli ultimi anni l’Unione europea ha costruito un sistema di norme che collega la sostenibilità alla gestione ordinaria delle imprese. Alcuni provvedimenti impongono la pubblicazione di informazioni ambientali e sociali; altri introducono requisiti per prodotti, imballaggi o materie prime. Altri ancora regolano la comunicazione rivolta a consumatori, banche e investitori.

Non esiste quindi una sola normativa ESG, ma un insieme di regolamenti e direttive che può interessare un’azienda in modi diversi, a seconda delle dimensioni, del settore, dei prodotti commercializzati e della posizione occupata nella catena del valore.

CSRD ed ESRS nella rendicontazione di sostenibilità

Tra le normative europee, la Corporate Sustainability Reporting Directive ha introdotto un modello europeo per la rendicontazione societaria di sostenibilità. Le imprese comprese nel suo perimetro devono descrivere impatti, rischi, opportunità, politiche, obiettivi e risultati ambientali, sociali e di governance.

Le informazioni vengono organizzate secondo gli European Sustainability Reporting Standards. Gli ESRS comprendono standard trasversali e standard tematici dedicati, tra gli altri, a cambiamento climatico, inquinamento, acqua, biodiversità, economia circolare, lavoratori e condotta aziendale.

Uno degli elementi centrali è la doppia materialità. L’azienda deve valutare sia gli effetti che genera su ambiente e persone sia le conseguenze economiche che i fattori ESG possono produrre sull’impresa. Su SostenibileOggi è disponibile un approfondimento dedicato alla doppia materialità nella rendicontazione ESG.

Il quadro normativo è stato interessato da interventi di semplificazione e modifiche del perimetro. Per questo non è sufficiente affidarsi a vecchi schemi o calendari: le imprese devono verificare la versione vigente delle regole e la relativa applicazione nell’ordinamento italiano.

CSDDD e controllo della catena di fornitura

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive riguarda la gestione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente collegati alle attività aziendali e alle relazioni commerciali. Non coincide con la CSRD: la rendicontazione disciplina soprattutto le informazioni da comunicare, mentre la due diligence riguarda i processi utilizzati per identificare, prevenire e affrontare gli impatti.

Tra le normative europee. la CSDDD interessa direttamente un perimetro circoscritto di grandi imprese, ma può produrre conseguenze più ampie. Le aziende coinvolte possono infatti chiedere ai fornitori informazioni sull’origine delle materie prime, sulle condizioni di lavoro, sui rischi ambientali e sui sistemi di controllo adottati.

CBAM ed EUDR per importazioni e materie prime

Il Carbon Border Adjustment Mechanism interessa determinate merci ad alta intensità di emissioni importate nell’Unione europea. Il sistema richiede dati sulle emissioni incorporate nei prodotti e coinvolge settori quali cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.

Per approfondire soggetti coinvolti e funzionamento è possibile consultare la guida al CBAM e al meccanismo europeo di adeguamento del carbonio.

L’EUDR riguarda invece prodotti e materie prime associati al rischio di deforestazione, tra cui legno, cacao, caffè, soia, gomma, olio di palma e bovini, oltre a numerosi prodotti derivati. Le imprese coinvolte devono poter ricostruire l’origine delle merci e svolgere una valutazione del rischio prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione.

La Commissione europea raccoglie nella pagina dedicata al Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero documenti e chiarimenti applicativi. Su SostenibileOggi è inoltre disponibile una guida completa su cosa prevede l’EUDR e cosa cambia per le aziende.

ESPR e passaporto digitale dei prodotti

Il Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili amplia l’approccio dell’ecodesign. I requisiti potranno riguardare durabilità, riparabilità, efficienza nell’uso delle risorse, presenza di sostanze problematiche, contenuto riciclato e recuperabilità dei materiali.

Uno degli strumenti centrali è il Digital Product Passport, destinato a rendere disponibili informazioni strutturate sui prodotti. I dati concretamente richiesti dipenderanno dagli atti applicativi e dalle categorie merceologiche interessate. Le aziende possono però già verificare dove si trovino le informazioni tecniche e ambientali, chi ne sia responsabile e quanto siano affidabili. Il tema è approfondito nell’articolo sul Digital Product Passport e i dati che devono preparare le aziende.

Come costruire una mappa degli obblighi di sostenibilità

Una mappatura efficace dovrebbe partire da dimensioni e struttura societaria, settore, prodotti commercializzati, materie prime utilizzate, Paesi di provenienza e ruolo nella catena di fornitura.

Per ogni normativa è necessario distinguere tra obbligo diretto, richiesta contrattuale ricevuta da un cliente e adesione volontaria. Questa distinzione evita sia di sottovalutare un requisito sia di trasformare ogni iniziativa europea in un adempimento indiscriminato.

Domande frequenti sulle normative europee sulla sostenibilità

Quali aziende devono rispettare le normative ESG?

Dipende dalla singola norma. Dimensioni, fatturato, settore, prodotto, mercato di destinazione e posizione nella filiera possono determinare obblighi differenti.

Una PMI non soggetta alla CSRD può ricevere richieste ESG?

Sì. Banche, clienti e grandi imprese possono richiedere dati ambientali e sociali per valutare la propria catena del valore.

Qual è la differenza tra direttiva e regolamento europeo?

Un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, mentre una direttiva deve essere recepita negli ordinamenti nazionali.

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