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Dal 19 luglio 2026 si applica alle grandi imprese il divieto europeo di distruggere determinati prodotti di abbigliamento, accessori e calzature rimasti invenduti. La misura punta a evitare che beni ancora utilizzabili diventino rifiuti per ragioni commerciali, logistiche o legate alla gestione delle scorte.

Per adeguarsi non basta cambiare il contratto con l’operatore dei rifiuti. Le aziende devono conoscere quantità, motivazioni e destinazioni dell’invenduto e adottare una gerarchia di alternative alla distruzione.

Da dove nasce il divieto di distruzione dell’invenduto

Il divieto deriva dall’Ecodesign for Sustainable Products Regulation, noto come ESPR. Il regolamento amplia l’approccio europeo alla progettazione sostenibile e introduce misure contro la distruzione dei beni di consumo invenduti.

L’obiettivo è intervenire anche a monte, riducendo sovrapproduzione, acquisti eccessivi, resi e obsolescenza commerciale.

Cosa si intende per distruzione dell’invenduto

La distruzione non coincide soltanto con incenerimento o smaltimento in discarica. Può comprendere operazioni che rendono il prodotto un rifiuto o ne impediscono l’impiego per lo scopo originario.

Il riciclo non dovrebbe essere utilizzato come scorciatoia per eliminare prodotti ancora riutilizzabili. La priorità va data alle opzioni che conservano maggiormente il valore del bene.

Quali imprese e prodotti sono interessati

Il perimetro riguarda specifiche categorie di abbigliamento, accessori e calzature. L’applicazione dipende anche dalla dimensione aziendale e dalle deroghe previste.

Ogni impresa deve verificare codici prodotto, ruolo nella distribuzione e data di applicazione. Per comprendere il quadro più ampio è utile leggere l’articolo di SostenibileOggi sulla sostenibilità nel settore tessile.

Quando sono possibili deroghe

Le eccezioni possono riguardare sicurezza, salute, prodotti danneggiati, non conformità, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o impossibilità documentata di utilizzare alternative.

La deroga non deve essere applicata automaticamente. L’azienda deve conservare motivazioni, prove sullo stato dei prodotti, tentativi effettuati e destinazione finale.

Come gestire abbigliamento e calzature invenduti

Una procedura coerente dovrebbe seguire questa priorità:

  1. prevenire sovrapproduzione e sovra-acquisto;
  2. riallocare le scorte tra negozi, mercati o canali;
  3. utilizzare riduzioni di prezzo controllate;
  4. riparare o ricondizionare i prodotti;
  5. donare quando possibile;
  6. riutilizzare componenti e materiali;
  7. riciclare quando il riuso non è praticabile;
  8. ricorrere alla distruzione soltanto nei casi ammessi.

Quali dati devono essere conservati

Le imprese devono conoscere numero e peso dei prodotti scartati, categoria, ragione della mancata vendita, destinazione e soggetto incaricato. I dati vanno riconciliati con magazzino, resi, difetti, campioni, ritiri e prodotti obsoleti.

Codici causali uniformi sono essenziali. Voci generiche come “altro” o “non vendibile” non consentono di comprendere il problema né di dimostrare la correttezza della gestione.

Come ridurre la produzione di invenduto

Il vero risultato non consiste nel trovare una destinazione migliore per l’eccesso, ma nel ridurre la probabilità che venga generato. Previsioni della domanda, collezioni meno frammentate, produzione flessibile e analisi dei resi possono diminuire le eccedenze.

Anche marketing e commerciale devono essere coinvolti: frequenti cambi di collezione, packaging stagionale e politiche di reso possono aumentare il rischio di invenduto.

Domande frequenti sul divieto di distruzione

Da quando si applica alle grandi imprese?

Dal 19 luglio 2026, secondo il calendario previsto dalla normativa europea.

Il riciclo è sempre considerato un’alternativa sufficiente?

No. Quando il prodotto è ancora utilizzabile, riuso, riallocazione e riparazione devono avere priorità.

I prodotti difettosi possono essere distrutti?

Dipende dalla natura del difetto, dai rischi e dalla possibilità di riparazione. La decisione deve essere documentata.

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